Il 4 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo  n. 173 con cui l’Italia recepisce il contenuto della direttiva 770 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Leggendo i considerando della Direttiva si comprendono gli  scopi che il legislatore comunitario intende raggiungere, tenendo conto delle potenzialità, a suo giudizio ancora non compiutamente espresse, del mercato dei servizi digitali e dell’e-commerce. Garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali da parte delle imprese, può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione e stimolare la crescita globale.

Il Parlamento ed il Consiglio si sono dette consapevoli che le imprese, in particolare le PMI, se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera,  devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica. Le imprese sono inoltre chiamate a sostenere i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.

L’introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori ha il fine di rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l’Unione. Grazie a un quadro stabile di diritto contrattuale per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali si evita la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali e i servizi digitali.

Al medesimo tempo l’armonizzazione prevede una garanzia diffusa ed uniforme per i consumatori che dovrebbero beneficiare di diritti armonizzati nell’ambito della fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, che forniscano un elevato livello di protezione. Essi dovrebbero potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell’Unione. La disponibilità di tali diritti dovrebbe rafforzare la loro fiducia nell’acquisto di contenuti digitali o di servizi digitali. Ciò dovrebbe contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all’introduzione di una serie di diritti chiari che dovrebbero consentire loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali o ai servizi digitali.

La direttiva ha per oggetto i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali tra operatori economici e consumatori, in particolare le norme: a) sulla conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, b) sui rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché c) sulla modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.

Ma cosa si intende per contenuto digitale: a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati; e cosa si intende per beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; infine la direttiva prende in considerazione la cosiddetta integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell’ambiente digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla direttiva.

Secondo l’art. 5 della direttiva in parola, l’operatore economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando: a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo; b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo.

Il contenuto o servizio digitale deve essere fornito al consumatore senza indugio dall’operatore e deve corrispondere ai requisiti richiesti, in particolare deve corrispondere  alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto sottoscritto tra operatore e consumatore.

L’operatore economico deve assicurare che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, nel periodo di tempo: a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

Al contempo, però, il consumatore deve essere attento ai propri interessi e installare gli aggiornamenti fornitigli il prima possibile ovvero nei tempi dettati dal fornitore in quanto in difetto l’operatore economico non può essere chiamato a rispondere

Di particolare importanza, a tutela del consumatore, è la circostanza che l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 – ossia correttamente e nei termini contrattuali – è a carico dell’operatore.

In caso di difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito, è onere dell’operatore provare che il contenuto digitale o il servizio digitale fornito era conforme al momento della fornitura; lo stesso dicasi per gli aggiornamenti.

La norma appare di particolare protezione per il consumatore e tende a prevenire comportamenti dell’operatore non conformi a correttezza, basati sulla convinzione che il consumatore acquirente potrebbe non avere competenze sufficienti per provare i difetti del contenuto o servizio acquistato. Il porre tale carico sull’operatore comporta sicuramente un maggiore grediente di attenzione per l’operatore, sia al momento della messa a disposizione del contenuto o servizio, ma anche al momento della comunicazione degli aggiornamenti che dovranno essere accompagnati da istruzioni chiare e sufficientemente esaustive da consentire all’utente finale l’installazione.

In caso di mancata fornitura del contenuto o servizio a seguito di contratto, il consumatore dovrà intimare l’adempimento prima di poter recedere dal contratto. Il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se: a) l’operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale; b) il consumatore e l’operatore economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’operatore economico omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro detto momento.

Qualora il consumatore non abbia interesse a recedere ma sussistano comunque manchevolezze nel comportamento dell’operatore, appare possibile utilizzare strumenti già noti quale la riduzione di prezzo.

Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto. In caso di risoluzione  del contratto l’operatore economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’operatore economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si asterrà dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

Quando è determinata la responsabilità dell’operatore economico nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o in ragione di un difetto di conformità risultante da un atto o da un’omissione di una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali, l’operatore economico ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commerciali. La persona nei cui confronti l’operatore economico può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio, sono determinati dal diritto nazionale.

La normativa comunitaria, recepita dal decreto legislativo citato, entra in vigore il 1 gennaio 2022.