La Corte di giustizia con una decisione pronunciata il 26 marzo 2020 nel procedimento C-215/18 si è occupata dei voli aerei compresi nei cosiddetti pacchetti turistici ed in particolare degli aspetti della giurisdizione e della legittimazione passiva in caso di ritardo consistente di detti voli. In altre parole : chi deve pagare la compensazione pecuniaria e quale è il Giudice competente davanti al quale depositare la domanda in caso di ritardi di voli compresi nel pacchetto.
Le conclusioni della Corte sono state sostanzialmente le seguenti. Nonostante il contratto sia stato sottoscritto formalmente tra il consumatore e l’agenzia di viaggi, il vettore aereo nell’operare il volo ha dato seguito ad una obbligazione contrattuale che riteneva di dover assolvere verso il passeggero/consumatore. Pertanto, secondo la Corte, la compagnia aerea, pur non avendo formalmente sottoscritto il contratto col consumatore, ha assunto verso di lui l’obbligo di fornire la prestazione del viaggio aereo e ciò vale ad integrare una obbligazione assimilabile a contratto tra le parti che lo rende evocabile in giudizio e responsabile, direttamente, delle compensazioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di ritardi nei voli.
Al tempo stesso però, con riguardo alla giurisdizione, cioè al Giudice avanti il quale può essere chiesta la compensazione se non spontaneamente pagata dal vettore, ha statuito che questo ultimo non può essere quella del luogo dove risiede il consumatore ma quello della Compagnia. Infatti, l’assenza del contratto formale fa venire meno la possibilità per il consumatore di avvalersi della norma che gli consente, in maniera più favorevole, di poter adire il foro della sua residenza e non quello del convenuto vettore aereo.