Il Reg. UE 2015/2424 del 16.12.2015 (RMUE) ed il Reg. di Esecuzione UE 2017/1431 del 18.05.2017 hanno recentemente apportato alcune modifiche sostanziali nella normativa  in tema di marchi.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal legislatore europeo sono a nostro avviso da segnalare l’istituzione del marchio di certificazione dell’Unione Europea, tipologia già presente in alcuni Paesi Europei (non in Italia allo stato) ed alcune riforme relative alla rappresentazione grafica dei marchi in sede di deposito.

Tali riforme che qui di seguito saranno oggetto di disamina sono entrate in vigore l’1 ottobre del 2017.

Il marchio di certificazione dell’Unione Europea

Il marchio di certificazione dell’Unione Europea è disciplinato dagli articoli che vanno dal 74 bis al 74 duodecies del RMUE 2015/2424. Questo tipo di marchio, definito dall’art 72 bis del regolamento de quo, è destinato a contraddistinguere i prodotti e/o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (esclusa la provenienza geografica), da altri prodotti e/o servizi presenti all’interno del mercato.

Da un punto di vista pratico il marchio di certificazione rappresenta uno strumento di garanzia delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono determinati prodotti.

Infatti, l’intento del legislatore europeo è stato quello di creare un marchio che sia in grado di valorizzare le caratteristiche di un prodotto, servizio o procedimento, indipendentemente dalla ubicazione geografica e dal territorio interessato,  grazie ad una  certificazione delle qualità promesse valida nell’intero territorio europeo e  atta a  garantire che i prodotti e i servizi recanti il suddetto marchio sono conformi alle prescrizioni normative predefinite nei regolamenti d’uso.

Pertanto, il marchio di certificazione, al contrario del marchio collettivo dal quale si distingue per tipologia e funzioni, non può cumularsi con le denominazioni d’origine (DOP, IGP).

Il controllo del rispetto da parte del servizio, procedimento e/o prodotto certificato dei requisiti normativi, ricade sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione, indipendentemente dall’identità dell’impresa che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i servizi.

Il predetto marchio deve essere depositato a norma dell’art 74 ter RMUE entro due mesi dalla data di presentazione della domanda assieme al regolamento d’uso che ne costituisce l’essenza.

Il regolamento d’uso è un documento nel quale devono obbligatoriamente essere indicate le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare, le condizioni che disciplinano l’uso del marchio di certificazione (le persone abilitate ad usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare) ed i criteri di prova e supervisione che devono essere applicati dal titolare del marchio di certificazione comprese le sanzioni. Infine, sempre all’interno del regolamento d’uso deve essere incluso anche l’elenco dei prodotti e servizi di un marchio di certificazione UE per cui si presenta domanda. Il regolamento d’uso può essere modificato dal titolare del marchio di certificazione solo se non contrario ai requisiti posti dal RMUE.

Per quanto riguarda la titolarità del marchio l’art. 72 bis al comma 3 pone un limite importante, ossia vieta ad una persona fisica o giuridica che svolge un’attività riguardante la fornitura di prodotti e dei servizi del tipo certificato di essere titolare di un marchio di certificazione.

Ne consegue che il marchio di certificazione potrà essere depositato soltanto da soggetti terzi totalmente estranei all’attività di produzione, distribuzione ed intermediazione dei prodotti e dei servizi atti ad essere contraddistinti dal marchio.

Tale limite è volto ad evitare una situazione di monopolio all’interno del mercato che potrebbe pregiudicare le attività dei singoli produttori.

Tramite il marchio di certificazione agli imprenditori sarà cosi assicurata la possibilità di garantire al pubblico caratteristiche o procedure dei propri prodotti, che saranno certificate da  soggetti  i cui requisiti dovranno essere l’imparzialità e la terzietà rispetto ai beni prodotti e ai servizi certificati.

Ultimo elemento da valutare è infine il fatto che non tutte le legislazioni nazionali europee prevedono al loro interno la fattispecie del marchio di certificazione o un istituto simile.

Ad esempio, in Italia il marchio di certificazione non è previsto da alcuna disposizione normativa. Pertanto, sino ad una modifica normativa, il marchio di certificazione non avrà validità.

Ciò potrebbe essere interpretato come un sollecito da parte del legislatore comunitario verso quei Paesi  che risultino “in ritardo” ad uniformarsi il prima possibile tale che non vi siano delle disparità di trattamento a livello nazionale.

 

Rappresentazione grafica

Il requisito della rappresentazione grafica del marchio è stato riformato dal Regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea n.1431 del 2017. L’obiettivo di tale riforma è stato quello di semplificare l’iter procedurale in sede di deposito del marchio e di ridurre la proliferazione di procedimenti di opposizione basati esclusivamente sugli aspetti formali.

Infatti dall’1 ottobre 2017 al momento del deposito di un segno come marchio dell’Unione Europea non è più necessario indicare la rappresentazione grafica dello stesso, ma è sufficiente fornirne, a norma dell’art. 3, comma 1°, del predetto regolamento, una rappresentazione “in qualsiasi forma idonea che utilizzi la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva”.

Vale a dire che la rappresentazione prescelta deve consentire di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della tutela.

Tuttavia, sempre l’articolo 3, al comma 3°, prevede alcuni requisiti specifici per la rappresentazione grafica per i tipi di marchio più diffusi quali ad esempio il marchio denominativo, il marchio figurativo, il marchio di posizione ecc.

Tale specificazione è stata creata al fine di dettare delle linee guida chiare e precise per tutti coloro che hanno l’intenzione di depositare un marchio.

Ovviamente queste disposizioni, che si ribadisce essere entrate in vigore l’1 ottobre 2017, non sono soggette ad applicazione retroattiva. Ne consegue che per le domande di marchio presentate prima di tale data non troveranno alcuna applicazione i criteri sopramenzionati relativi alla rappresentazione grafica.

 

Valeria M. Affer                                                                                                      Duilia Delfino