E’ diventato Legge (Legge 93 del 14 luglio 2023) il ddl antipirateria online che era all’esame di Camera e
Senato. Entrerà in vigore dal 8/8/2023 e introduce alcune interessanti novità in materia di contrasto alla
riproduzione on line di opere letterarie, cinematografiche, programmi televisivi e forme di camcorder.
Esaminiamo le novità.
In primo luogo l’importantissimo ruolo che è riconosciuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la
quale sarà il soggetto che, con proprio provvedimento, potrà ordinare ai service providers compresi i
prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’ accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il
blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’ instradamento del traffico di rete
verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
Nei casi in cui sussistano i requisiti della gravità ed urgenza, come ad esempio la diffusione in diretta di
opere cinematografiche e audiovisive alla loro prima visione, programmi di intrattenimento, audiovisivi a
contenuto sportivo, eventi sportivi e eventi sociali/ culturali di particolare rilevanza, il procedimento può
avvenire senza contraddittorio.
L’impulso all’emissione del provvedimento può provenire dal titolare o dal licenziatario dei diritti violati, da
associazioni rappresentative dei consumatori e da enti che siano classificati come attendibili ai sensi del
Regolamento 2022/2065.
Nel caso in cui la trasmissione sia prevista in diretta, il provvedimento è assunto ed eseguito prima della
diretta o al piu’ durante la stessa; per trasmissioni non in diretta prima o durante la prima puntata.
La richiesta dell’emissione del provvedimento deve essere corredate da tutte le informazioni utili, in primis
l’indicazione del service provider e gli indirizzi IP. Questi ultimi possono essere aggiornati con l’indicazione
di ulteriori indirizzi interessati.
L’adozione del provvedimento deve essere notificata al richiedente, al soggetto passivo del provvedimento
e a tutti i service providers interessati, nonché all’ European Union Internet Referral Unit dell’ Europol.
Il provvedimento deve essere eseguito nei 30 minuti successivi alla comunicazione.
Il provvedimento deve essere anche trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma a cui tutti i service
providers coinvolti dovranno far pervenire informativa circa le misure assunte.
La legge prevede una collaborazione a livello comunitario. Infatti, qualora il service provider si trovi fuori
dal territorio italiano ma all’interno di quello comunitario, l’Autorità dovrà procedere attraverso il suo
omologo locale; se invece il provider è fuori Ue, dovrà esserne inserito il nome nella Counterfeit and Piracy
Watch List
compilata annualmente dalla Comunità europea.
In via teorica è previsto dall’Art. 2 comma 2 che con il proprio provvedimento l’Autorità ordini anche il
blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, comprese diverse declinazioni o
estensione o variazioni del nome. Certamente una norma di non facile e automatica applicazione, tanto piu’
considerando che tutto l’impianto normativo è improntato al principio della prudenza e a quello della
valutazione equa degli interessi del richiedente, del / dei providers e del soggetto preteso violatore.
Anche per questa ragione sarà interessante esaminare il regolamento di attuazione che entro 60 giorni
dovrà essere emanato dall’Autorità al fine di disciplinare puntualmente l’iter. A questo fine entro 30 giorni
dovrà essere convocato un tavolo tecnico. Il tutto dovrà sfociare entro 6 mesi in una apposita piattaforma
fruibile.
Infine, la norma prende in considerazioni le sanzioni, che l’art.5 riconduce a quelle per inottemperanza ai
provvedimenti dell’Autorità cosi come stabiliti nella legge istituente l’Autorità medesima, L. 249/97, ossia
fino a un massimo del 2% del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso.
Con questa norma si spera di dare uno stop anche al cosiddetto camrecord, ossia alla ripresa di programmi
e loro contemporanea diffusione, che sembra aver trovato larga diffusione nell’ultimo periodo.