E’ entrata in vigore il 24 agosto 2023 la legge 102/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 8 Agosto 2023.

Con questa norma si interviene sul Codice della Proprietà Industriale del 2005 (Decreto Legislativo 30 del 2005) con diversi interventi mirati.

Segnaliamo i più importanti a nostro giudizio.

Sicuramente due importanti novità sono introdotte dagli articoli 2 e 22 della Legge. Con il primo articolo viene introdotta una norma specifica che consente all’interessato di proteggere disegni e modelli in fiera, differendo fino a 6 mesi il deposito della relativa privativa pur concedendo la priorità alla data di esposizione. L’iter passa attraverso una richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la verifica dell’UIBM. La fiera deve essere una esposizione ufficiale e/o ufficialmente riconosciuta e deve svolgersi in Italia o in un Paese che conceda reciprocità di tutela. Successivamente ad essa, l’imprenditore avrà 6 mesi per decidere se depositare un titolo; differentemente, la protezione temporanea verrà meno e, di conseguenza, il bene esposto entrerà a far parte nello stato dell’arte senza un titolo di protezione. In altre parole, decorso quel termine c’è da ritenere esso sarà privo di novità in quanto esposto al pubblico.

Il secondo articolo, il 22, abroga (finalmente) la possibilità di effettuare sequestri durante le fiere. Sino ad oggi, infatti, era prevista la misura della descrizione e non quella del sequestro.

L’articolo 3 all’apparenza potrebbe apparire di scarsa importanza per le aziende in quanto destinato a regolare i rapporti tra le Università e gli Istituiti a carattere scientifico e di ricerca ed i propri dipendenti in materia di invenzione. Attira però la nostra attenzione il comma 5 il quale si occupa dei rapporti tra committenti (esterni) delle ricerche e le Università e i soggetti che per queste svolgono materialmente le ricerche. Come per il passato la disciplina dei rapporti sarà contrattuale, tuttavia i contratti si dovranno uniformare alle linee giuda che saranno emanate entro 60 giorni dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Restano salvi gli accordi precedenti.

Di rilevanza a nostro parere anche l’articolo 5 che chiarisce che qualora per una invenzione siano stati rilasciati contestualmente un brevetto italiano e uno europeo, il brevetto europeo si mantiene in vita anche dopo la concessione del brevetto europeo; in caso di annullamento del brevetto europeo quello italiano resta in essere come titolo autonomo.

Un capitolo importante della riforma è costituito dalla tutela del Made in Italy attraverso diversi articoli, seppur di differente contenuto. L’articolo 1 della Legge in commento rafforza il contenuto dell’art. 14 del CPI comma 1 lettera b) in quanto aggiunge alla frase” i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio” la locuzione “nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte”.

L’art. 15 modifica l’art. 177 d) bis del Codice della Proprietà Industriale per introdurre fra i soggetti legittimati alla opposizione alla registrazione di un marchio che contrasti con la tutela di una denominazione di origine o di una indicazione geografica. Il nuovo testo è quindi piu’ ampio: «d -bis ) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose».

Infine, l’articolo 26 intitolato “Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell’immagine e della reputazione dell’Italia” che parla da solo delle finalità di intervento che mira a implementare.
Un ultimo capitolo riguarda i procedimenti di opposizione, nullità e decadenza a livello amministrativo oggetto degli articoli 25, 26, 27 e 28 della Legge. Il fil rouge che lega queste norme pare essere la

semplificazione oltre che un accento sulla auspicabilità di accordi fra le parti, in funzione dei quali possono essere concessi rinvii e dilatati i tempi del procedimento, per quanto in maniera oculata. Una sorta di cooling off volto a favorire gli aspetti transattivi tra le parti piu’ che il giudizio delle Commissioni che dovrebbe, idealmente, essere residuale.

Per quanto stabilito sarà interessante ora vedere i decreti di attuazione.

Avv. Valeria Affer
L & T’s Studio Legale e Tributario